Il concetto di biodiversità è entrato concretamente nella sfera della progettazione di interventi o pianificazione territoriale con l’istituzione della rete europea di siti denominata Natura 2000.
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA)
Analisi e valutazione degli impatti paesaggistici di progetti contemplati dal codice dei beni culturali
Studi e analisi di carattere ambientale, agronomico e socio economico necessari alla definizione delle scelte di pianificazione.
La declinazione territoriale della biodiversità e della rete Natura 2000 è data dalla rete di legami che le specie e gli habitat istaurano nell’ambito di territorio costituendo una rete ecologica di relazioni che oggi è rappresentata dai siti della rete Natura 2000 ( ZSC – Zone di Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale- ZPS). Oggi Natura 2000 è la più importante infrastruttura territoriale europea finalizzata alla tutela della biodiversità e di quelle specie identificate come a rischio di estinzione.
Obiettivo principale è stabilire misure regole e rapporti territoriali in grado di soddisfare le esigenze ecologiche delle specie indicate nelle direttive europee (Habitat e Uccelli).
I Piani di Gestione per le aree della Rete Natura2000 sono strumenti di tutela ambientale che si applicano alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) per la salvaguardia di specie ed habitat dichiarati di interesse conservazionistico dalla Comunità Europea (Direttive 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche
Nasce alla fine degli anni ’60 negli USA ed è stata introdotta in Europa con la Direttiva Comunitaria 337/85/CEE (integrata e modificata dalla Direttiva 97/11/CE).
Introdotta a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE, sostituita dalla Direttiva 2014/52/UE. Il recepimento italiano di VIA e VAS è attualmente regolato cd. Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), modificato dall’atto normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2014/52/UE (decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104)
Introdotta a livello comunitario dalla Direttiva 92/43/CEE “Conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche” ed è disciplinata in Italia dall’art. 6 del DPR 12 a marzo 2003, n. 120. Con intesa del 28.112019 le regioni, province autonome e governo sono state adottate le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla gazzetta Ufficiale delle repubblica Italiana n.303 del 28.12.2019.
L’autorizzazione paesaggistica, regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004) è obbligatoria per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica e va richiesta all’ente competente affinché sia accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
A seconda del tipo di intervento, è possibile ricorrere a tre procedure diverse:
1 – intervento libero: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (solo quando serve)
2 – autorizzazione paesaggistica semplificata: con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimo di 60 giorni
3 – autorizzazione paesaggistica ordinaria: per interventi significativi e con iter procedurale più lungo (fino ad un massimo di 120 giorni).
La predisposizione dello studio paesaggistico si finalizza alla richiesta della autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.
Il DPR 31/2017 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata“.
In particolare, negli allegati A e B del dpr 31/2017 sono stati individuati rispettivamente: